Le nuove norme in materia di illeciti agroalimentari
Per questi reati si va verso una maggior consapevolezza del patrimonio agroalimentare
Il rilevante valore economico del settore agroalimentare ha portato il Governo, già nel 2015, a nominare un’apposita Commissione per intervenire in materia di reati alimentari, razionalizzando ed ammodernando il complesso sistema normativo.
Il fine ultimo è quello di maggiormente valorizzare il cd. patrimonio agroalimentare, con ciò intendendosi la complessiva filiera alimentare from farm to fork – dal produttore al consumatore, in linea con i valori di matrice europea e sovranazionale.
Per quanto riguarda le norme del Codice penale, la riforma andrà ad incidere in particolare sui delitti contro la salute pubblica (art. 439 cc c.p.) e su quelli contro l’industria e il commercio (art. 513 ss c.p.). Quanto ai primi, le più importante modifiche riguardano:
- la previsione di un apposito Capo II all’interno del Titolo VI concernente i “delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti e dei medicinali”
- la modifica del reato, già previsto ex art. 439 c.p., di avvelenamento di acque o alimenti
- l’introduzione del delitto di contaminazione o corruzione di acque o alimenti (art. 439 bis c.p.)
- l’integrale riscrittura delle fattispecie oggi rubricate agli artt. 440 (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari), 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o nocive) e 444 (commercio di sostanze alimentari nocive) che saranno raggruppate nel nuovo art. 440; mentre l’art. 442 introdurrà una nova fattispecie omissiva di omesso ritiro di alimenti pericolosi e l’art. 444 puniràinvece la diffusione di informazioni commerciali ingannevoli;
- l’introduzione di una nuova ipotesi di disastro sanitario (art. 445 bis);
- l’intervento sull’art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) in chiave sanzionatoria.
Per quanto riguarda, invece, i delitti contro l’industria e il commercio (Libro II, Titolo VIII), il Legislatore ha previsto l’introduzione del nuovo Capo II bis espressamente dedicato alle frodi in commercio di prodotti alimentari all’interno del quale confluiranno le attuali fattispecie di cui agli artt. 516, 517, 517 quater anch’esse profondamente rinnovate.
Secondo la nuova formulazione, l’art. 516 c.p., quale fattispecie base generica e sussidiaria rispetto a quelle previste ex art. 517 e 517 quater, andrà a punire chi, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione, alimenti che per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati dichiarati o pattuiti.
Tra le novità più significative, spicca l’introduzione del nuovo reato di agropirateria (art. 517 quanter.1 c.p.) volto a punire le frodi agroalimentari commesse in modo sistematico e/o seriale, attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate (comunque da non confondersi con l’associazione a delinquere autonomamente punita ex art. 416 bis c.p.)
Parallelamente alle modifiche codicistiche, il Legislatore ha inteso estendere anche ai reati agroalimentari la cd. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, prevista nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 231/2001, e ciò tramite un duplice intervento.
Da un lato, infatti, la riforma prevede un ampliamento del novero dei reati presupposto, includendo i nuovi e riformati reati agroalimentari (sia i delitti contro la salute pubblica e che quelli di frode in commercio).
Dall’altro, ancor più significativa appare la previsione di un nuovo e specifico Modello di organizzazione e gestione per gli enti qualificati come impresa agroalimentare (art. 6 bis), con ciò intendendo “ogni soggetto pubblico privato con o senza fini di lucro che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione trasformazione e distribuzione degli alimenti (art. 3 Regolamento CE n. 178/2022). Tale modello organizzativo “speciale” si caratterizza per l’individuazione e l’introduzione di obblighi giuridici nazionali e sovranazionali il cui adempimento deve essere assicurato affinché il Modello stesso abbia efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa dell’ente.
Il progetto di riforma in commento non poteva che coinvolgere anche la L. 283/1961, normativa extra codicistica che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, nonché degli illeciti ad esse connessi. Fra le principali novità del Disegno di Legge, oltre alla doverosa riformulazione delle norme incriminatrici, attuata sia tramite la modifica dell’art. 5 che tramite l’introduzione dei nuovi artt. 5 bis, 5 ter e 5 quater, degna di nota è la previsione di una specifica disciplina della delega di funzioni nell’ambito agroalimentare (art. 1 bis).
Sulla falsa riga di quanto già sperimentato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui al D. Lgs. 81/2008), il Legislatore non solo ha voluto ottimizzare l’organizzazione dell’attività di impresa, tramite una corretta ed uniforme distribuzione dei compiti e delle funzioni, ma ha altresì inteso intervenire sull’attribuzione delle conseguenti responsabilità penali.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità della delega, questa deve anzitutto risultare da atto scritto avente data certa ed essere conferita ad un soggetto in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza adeguati alla funzione. Inoltre, affinché la delega possa essere idonea a trasferire poteri e -soprattutto- responsabilità, al delegato deve essere garantita l’attribuzione di poteri organizzativi e gestori, ivi compresa l’autonomia di spesa.
Anche in materia agroalimentare, vige il principio cardine per cui la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite; obbligo che si intende assolto in caso di efficace adozione ed attuazione del nuovo modello “speciale” di organizzazione e gestione, ai sensi del neo introdotto art. 6 bis D.Lgs. 231/2001.
In conclusione, ciò che emerge da questo progetto di riforma è una proposta tanto articolata quanto completa, volta a coniugare i diritti e le garanzie dei singoli individui con le esigenze delle imprese, in ragione dell’importanza che il settore agroalimentare riveste per il nostro Paese.
L’autore Avv. Alberto Franchi, Avvocato Cassazionista iscritto all’Albo Avvocati di Verona, è esperto in diritto penale per ambientale, alimentare e infortunistico, nonchè consulente dei produttori ovicoli, Agrifood Consulting, ecc.
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