Obbligo Green pass dal 1° settembre nei trasporti su treni, bus, aerei e navi
Da mercoledì 1° settembre, l’uso del Green pass viene esteso e diventa obbligatorio per i trasporti a lunga percorrenza (treni ad alta velocità, navi, aerei, autobus, con talune eccezioni), come stabilito dal decreto legge adottato dal governo Draghi il 6 agosto scorso. Il Green pass dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. La certificazione di avvenuta vaccinazione (o che attesta di aver effettuato un tampone nelle ultime 48 ore, o la guarigione dal Covid-19) deve essere mostrata prima di salire a bordo di treni, traghetti o aerei, ma è obbligatoria anche per insegnare a scuola, per il personale scolastico e per gli studenti universitari. La multa per chi sarà sorpreso senza green pass va da 400 a mille euro. Le nuove norme, salvo ulteriore disposizione, sono valide fino al 31 dicembre 2021. Ecco la sintesi con le nuove regole in vigore da oggi per i trasporti, la scuola e l’università.
L’obbligo del green pass sui treni
L’obbligo di avere il green pass dal 1° settembre riguarda i treni Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, cioè tutte le Frecce di Trenitalia e Italo. Non c’è certificazione verde obbligatoria per i treni regionali, anche se effettuano servizio tra regioni diverse. La capienza sui treni sarà dell’80% nelle zone bianca e gialla (fino al 31.08 era del 50%).
I treni Italo di Ntv viaggiano a capienza massima perché sono dotati di filtri Hepa – “high efficiency particulate air filter -, della stessa tipologia di quelli adottati a bordo degli aerei, che garantiscono un ricambio continuo dell’aria in carrozza riducendo la presenza di particolato e di aerosol. È obbligatorio avere sempre la mascherina chirurgica o la ffp2, tranne quando si mangia o si beve, al proprio posto senza alzarsi. Chi ha già acquistato un biglietto nei giorni precedenti all’entrata in vigore delle nuove regole e non intende più viaggiare perché sprovvisto del pass, può richiedere il rimborso entro il 30 settembre.
Le regole per autobus, traghetti e navi
Il green pass sarà obbligatorio per gli autobus che svolgono un servizio “in modo continuativo o periodico su un percorso che collega regioni diverse”. Obbligo anche per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ma sono esclusi quelli impegnati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. La capienza sarà dell’80% sia in zona bianca sia in quella gialla. È obbligatoria la mascherina chirurgica o la ffp2 a bordo. Sempre dal 1° settembre il green pass sarà obbligatorio per viaggiare su navi e traghetti che effettuano trasporto interregionale. Unica eccezione è lo Stretto di Messina: non servirà il certificato verde. Se il traghetto collega due luoghi della stessa regione non sarà necessario.
Il green pass sugli aerei
Dal 1° settembre il green pass diventa obbligatorio anche per tutti i voli nazionali (per i voli in Europa era già necessario dal mese di luglio). Ma attenzione: una sola dose di vaccino non basta per viaggiare in Ue, in Italia invece sì. La certificazione verde in Europa ha infatti validità solo 14 giorni dopo aver concluso il ciclo vaccinale. Fuori dall’Ue, invece, le regole cambiano da Stato a Stato. Così dal 1° settembre per viaggiare in Italia servirà aver ricevuto almeno una dose di vaccino, o essere guariti dal covid, oppure avere il certificato di tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti. Sugli aerei, dove la capienza è del 100%, è richiesto di indossare la mascherina chirurgica o la ffp2.
Ci sono alcune esenzioni. Possono infatti accedere ad aerei, treni, navi e autobus senza obbligo di green pass i minori di 12 anni (si tratta di soggetti esclusi dalla campagna vaccinale per mancanza di un vaccino approvato per la loro fascia d’età) e le persone che non possono vaccinarsi per motivi di salute.
Il trasporto pubblico locale senza green pass
Nessun obbligo di green pass, invece, sui mezzi del trasporto pubblico locale. Metropolitane, autobus urbani e regionali sono infatti esclusi dalle nuove regole introdotte dal decreto del governo. La capienza sarà dell’80% sia in zona bianca sia in quella gialla. È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica a bordo. Torna il controllore su autobus, tram, treni urbani e metropolitane: l’addetto non dovrà verificare solo il biglietto, ma sarà responsabile anche della corretta applicazione delle norme anti contagio (capienza limitata, distanziamento e mascherine). Anche i taxi sono considerati come trasporto locale e quindi possono essere utilizzati anche senza obbligo di green pass, purché vengano rispettate le altre misure anti contagio. È obbligatorio indossare la mascherina e sedersi sul sedile posteriore e mai a fianco del tassista.
Come si ottiene il green pass e chi è esentato
In sintesi, il green pass si può ottenere in tre modi diversi, ciascuno dei quali permette di avere un certificato verde di diversa durata:
- esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti (durata della certificazione: 48 ore);
- vaccinazione, con una dose sola o con doppia dose. Nel primo caso, il certificato sarà valido dopo 15 giorni dalla somministrazione e fino alla data del richiamo. Nel secondo, invece, la validità è di 9 mesi (ma c’è già il via libera del Comitato tecnico scientifico all’estensione a 12 mesi);
- la guarigione dal Covid-19 (durata della certificazione: 6 mesi).
L’obbligo del green pass non si applica:
- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di un’idonea certificazione medica;
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar.
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