Tutto sul Decreto di proroga del Bonus per ristrutturare alberghi, terme e strutture
Il decreto di agosto proroga per il 2020 e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione e miglioramento delle strutture turistico-alberghiere: vi illustriamo come funziona
Nato con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva del nostro Paese e rendere più competitive le nostre destinazioni turistiche, il Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014), ha previsto un credito d’imposta a favore delle “imprese alberghiere” esistenti alla data del 1° gennaio 2012 che effettuino interventi di ristrutturazione della struttura.
Il credito d’imposta è stato poi oggetto di successive modifiche, ad opera delle finanziaria 2016, 2017, 2018, e con il D.l. 50/2017 (c.d. Manovra Correttiva), tanto da portare alla pubblicazione di un nuovo decreto MIBACT (n. 598/2017) che ha aggiornato le regole attuative di questa agevolazione. Dal 2018 infatti possono accedere al beneficio anche gli stabilimenti termali.
Il decreto di agosto all’art. 79 prevede ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale e proroga Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 e quindi per il 2020 e 2021 fino a un massimo di 200.000 euro. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e puo’ essere usufruito in un’unica soluzione senza la ripartizione in quote annuali. Il decreto di agosto rifinanzia la misura con 180 milioni di euro. Vi illustriamo, per ogni capitolato, come poter procedere, alla luce delle regole attualmente in atto:
1) Bonus ristrutturazione strutture turistico-alberghiere: le imprese interessate
2) Bonus ristrutturazione alberghi: le spese agevolabili
3) Bonus ristrutturazione alberghi: come e quando richiederlo
4) Bonus ristrutturazione alberghi: come utilizzarlo
1) Bonus ristrutturazione strutture turistico-alberghiere: le imprese interessate
Le imprese alberghiere interessate dal credito d’imposta di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014 sono quelle esistenti al 1° gennaio 2012 che effettuano interventi di ristrutturazione sulla struttura alberghiera.
Per “struttura alberghiera” deve intendersi una struttura aperta al pubblico, composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti, a gestione unitaria e con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Sono strutture alberghiere:
- gli alberghi;
- i villaggi-albergo;
- le residenze turistico-alberghiere,
- gli alberghi diffusi;
- le strutture individuate come “alberghiere” dalle specifiche normative regionali.
Sono ammessi all’agevolazione anche gli agriturismi.
Inoltre la Legge di bilancio 2018 ha esteso la platea dei beneficiari del bonus, comprendendo anche gli stabilimenti termali ai sensi dell’articolo 3 della Legge 323/2000. In base a tale norma, i requisiti per essere considerati stabilimenti termali sono i seguenti:
- gli stabilimenti risultano in regola con l’atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
- gli stabilimenti utilizzano, per finalita’ terapeutiche, acque minerali e termali, nonchè fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprieta’ terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- gli stabilimenti sono in possesso dell’autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- gli stabilimenti rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
Il decreto di agosto precisa che sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.
2) Bonus ristrutturazione alberghi: le spese agevolabili
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che consentono l’accesso al bonus ristrutturazione alberghi previsto dall’art. 10 del D.L. n. 83/2014 sono i seguenti:
INTERVENTI AGEVOLABILI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
INTERVENTI DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
INTERVENTI PER L’ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE
SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E COMPLEMENTI D’ARREDO DESTINATI AGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI EDILIZI
- a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo;
- a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di riqualificazione energetica/antisismica.
Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 65%. L’importo totale delle spese eleggibili é, in ogni caso, limitato alla somma di € 307.693,30 per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a € 200.000 (65% di € 307.693,30). Per determinare con correttezza il periodo di sostenimento della spesa, occorre fare riferimento all’art. 109 del TUIR (criterio di competenza).
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
3) Bonus ristrutturazione alberghi: come e quando richiederlo
Il decreto di agosto prevede che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, verrà aggiornato e adeguato alle nuove norme l’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
Attualmente la procedura per richiedere il bonus era la seguente:
il legale rappresentante deve registrarsi presso il Portale dei Pagamenti.
Una volta attivata la pratica relativa alla “TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE” il soggetto può procedere a compilare l’istanza.
Le ultime date previste per la richiesta del bonus sono state per la compilazione dalle ore 10:00 del 21 febbraio – alle ore 16:00 del 21 marzo 2019 e per l’invio attraverso il Click day, dalle ore 10:00 del 3 aprile – alle ore 16:00 del 4 aprile 2019.
FASE PREPARATORIA
PREVENTIVA REGISTRAZIONE DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE
AL PORTALE MIBACT ore 10:00 del 21.02.2019
+ COMPILAZIONE E CARICAMENTO ore 16:00 del 21.03.2019
DELL’ISTANZA SUL PORTALE STESSO (spese 2018)
FASE CONCLUSIVA
INVIO TELEMATICO DOMANDE BONUS CLICK DAY:
RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI ore 10:00 del 03.04.2019
(tramite il Portale dei Procedimenti del Mibact) ore 16:00 del 04.04.2019
SPESE 2018
Le risorse vengono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento. Per l’attuazione del presente articolo il decreto di agosto autorizza la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
La domanda per il bonus ristrutturazione alberghi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e deve contenere le seguente informazioni:
- il tipo di interventi, il costo dei singoli interventi ed il costo complessivo;
- l’attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
- il credito d’imposta spettante;
- gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti.
Contestualmente alla domanda, le imprese devono anche presentare al Mibact, a pena di inammissibilità:
- la dichiarazione dell’imprenditore che elenchi i lavori effettuati;
- l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle relative spese;
- la dichiarazione relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti;
- titoli abilitativi acquisiti.
La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Se la documentazione contiene elementi non veritieri o è incompleta, il diritto al credito d’imposta è revocato. Lo stesso accade in caso di accertata insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi. Per l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali conseguenze civili e penali.
4) Bonus ristrutturazione alberghi: come utilizzarlo
Il credito d’imposta, una volta riconosciuto, sarà ripartito in due quote annuali di pari importo e potrà essere fruito solo in compensazione nel modello F24, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi.Il decreto di agosto prevede che per le spese sostenute nel 2020 e 2021 non si applica la ripartizione in quote, e puo’ quindi essere goduto tutto in un anno.
Il credito, si ricorda:
- dovrà essere indicato nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta per il quale è stato concesso;
- non rileverà ai fini Irpef/Ires/Irap;
- non rileverà ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.
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